Normative

Le Normative e i Regolamenti di Viaggio

REGOLAMENTO CE 181/2011

Il Regolamento CE n. 181/2011 entra in vigore il 1° marzo 2013 e prevede una serie minima di diritti dei passeggeri che viaggiano in autobus all’interno dell’Unione europea.

Il Regolamento CE n. 181/2011 si applica ai “servizi regolari” – i servizi forniti con una frequenza determinata e su un itinerario determinato e in cui l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo presso fermate prestabilite – per categorie di passeggeri non determinate, il cui punto d’imbarco o sbarco è situato nel territorio di uno Stato membro.

Visualizza e Scarica il .PDF

REGOLAMENTO CE 561/2006

Il regolamento CE 561/2006 stabilisce le norme relative ai momenti di guida, pausa e riposo per i conducenti impegnati nel trasporto di passeggeri su strada.

Secondo il nuovo regolamento in vigore, CE 561/2006, gli autisti impegnati nel noleggio servizi devono tassativamente, al fine di evitare pesanti sanzioni, seguire le seguenti disposizioni stabilite dall’art. 6, 7 e 8 punto II del presente regolamento, per quanto riguarda il riposo giornaliero e settimanale, le ore di guida per giorno, per settimana e per due volte la settimana.

Visualizza e Scarica il .PDF

Regolamenti di viaggio

Chiediamo la collaborazione dei signori passeggeri per l'osservanza delle seguenti norme di legge

CINTURE DI SICUREZZA

D. Lgl. 13/3/2006 n. 150 (G.U. 13/4/2006 n. 87) Attuazione della direttiva 2003/20/CE relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini nei veicoli. Modifiche al codice della strada in vigore dal 14/04/06: ai passeggeri di autobus viene esteso l’obbligo di cintura di sicurezza. A veicolo in movimento tutti i passeggeri devono stare seduti composti ed allacciare le cinture di sicurezza. Per bambini di statura inferiore a m 1,50 occorre far uso di un cuscino sollevatore ed adattatore che permetta al bambino di essere trattenuto dalle stesse cinture di sicurezza previste per gli adulti. I bambini sino a 3 anni non possono viaggiare su veicoli vecchi sprovvisti di cinture di sicurezza, mentre quelli di età superiore e di altezza fino a m 1,50 non possono occupare un sedile anteriore.

TRASPORTO BAGAGLI

ART. 164 comma 1: Sistemazione di bagagli all’interno di autobus in modo irregolare o aventi volume e /o peso superiore ai limiti consentiti. SANZIONE PECUNIARIA: da € 68,25 a € 275,10 – SANZIONE ACCESSORIA: decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.

1. Ogni passeggero può portare con sé non più di un bagaglio a mano di dimensione inferiore a cm 30x10x10, che dovrà obbligatoriamente essere sistemato nelle apposite cappelliere portabagagli;

2. I bagagli trasportati non devono contenere materie ed oggetti pericolosi, infiammabili, esplosivi, munizioni, razzi, liquidi combustibili, vernici, diluenti, sostanze maleodoranti che possano in qualche modo creare problemi ai conducenti o ad altri passeggeri.

CIBI BEVANDE E FUMO

Legge 11.11.1975, n. 584; art. 51 Legge 16.1.2003, n.3; DPCM 23.12.2003. I trasgressori, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 584/75 e successive modifiche, sono soggetti alla SANZIONE AMMINISTRATIVA del pagamento di una somma da euro 27,50 a euro 275,00; la misura è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. La vigilanza sul rispetto dei divieti spetta al personale di bordo. E’ altresì vietato consumare pasti, cibi e bevande. L’autobus è un mezzo di trasporto per il pubblico pertanto i passeggeri devono tenere un comportamento civile, evitare di sporcare, fare rumore, danneggiare gli arredi e le attrezzature, e comunque evitare qualsiasi comportamento che possa disturbare la quiete dei passeggeri e del personale di bordo. Eventuali danni verranno addebitati al soggetto responsabile. Qualora non si riuscisse ad individuare il responsabile, il capogruppo / organizzatore se ne assumerà la responsabilità e gli eventuali oneri per il ripristino.

RECLAMI

AVVISO AI PASSEGGERI

Si informa la gentile clientela che è possibile presentare segnalazioni all’Autorità di Regolazione dei Trasporti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 181/2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus (N.B.: solo dopo aver presentato un reclamo a LINEA AZZURRA S.r.l. e decorsi novanta giorni dall’invio), tramite posta raccomandata all’indirizzo di Via Nizza n. 230, 10126 – Torino, oppure inviando una e-mail a uno dei seguenti indirizzo di posta elettronica:

  • pec@pec.autorità-trasporti.it
  • reclami-bus@autorità-trasporti.it

oppure utilizzando l’apposito accesso telematico (SiTe), disponibile sul sito web dell’Autorità.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.autorita-trasporti.it

Global Passenger Network